La scuola e l'informatica: approfondimenti sul registro elettronico
Aspetti tecnici e giuridici, per una scuola trasparente
di Armando Pagliara, (aggiornato il 23/01/2021)
Nel 2012 il Ministero dell'istruzione ha dato il via ad un processo di smaterializzazione del cartaceo, ma è solo dall'anno scolastico successivo, 2013/2014, che la maggior parte degli istituti è riuscita a trovare i fondi necessari per avviare il progetto "registro elettronico" e renderlo operativo, tra hardware, software e (soprattutto) formazione del corpo docente, spesso a digiuno riguardo l'uso del computer, per ragioni legate all'età o semplicemente per scarsa attinenza della tecnologia alla propria disciplina.
Il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede all'art. 7 comma 27 che "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone [...] un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie". Tale decreto, quindi, conferma la presenza concreta di un'era digitale, anche nella scuola, che (finalmente, aggiungerei, da informatico) tende ad eliminare (o quantomeno ridurre) la quantità di "carta" con la quale registrare informazioni, di qualunque natura e in ogni contesto.
Volendosi soffermare un attimo sui pro e i sui contro, sicuramente un grosso punto a favore si caratterizza nella gestione in tempo reale (almeno in teoria) di tutti i dati relativi alla didattica: attraverso account forniti ad ogni genitore e ad ogni docente si riesce a garantire la trasparenza e la "tassatività", sia riguardo alle attività didattiche che all'andamento dell'alunno (argomenti, valutazioni e presenze). Una tutela che corre su due binari paralleli e che appare come una vera e propria rivoluzione (almeno teorica) nell'ambito dell'insegnamento. E le famiglie possono aggiornarsi in tempo reale sul figlio che ha preso 4 in greco o che, per non rischiare, ha marinato la scuola.
Di contro, però, c'è un'eccessiva eterogeneità di questi sistemi, poiché il registro elettronico è un software, e come tale viene fornito da diverse società, con interfacce e modus operandi diversi; ogni scuola può decidere di adottarne uno, in base alla preferenza o ai fondi ricevuti, per cui i docenti provenienti da altri istituti, abituati ad un prodotto specifico, dovranno velocemente adattarsi a quello scelto.
Nessun problema per gli utenti "famiglie": la privacy è (quasi) garantita, poiché ogni genitore che accede ha il diritto di visionare esclusivamente le informazioni personali dei propri figli, mentre docenti possono accedere solo alle informazioni della propria disciplina inerente alle proprie classi. Attualmente sono comunque sotto analisi regole più restrittive da applicare in modo da aumentare la sicurezza, come la richiesta di password non inferiori agli otto caratteri, da cambiare almeno ogni sei mesi. Nell'attuale contesto tecnologico, il Garante ha infatti spesso rafforzato tali misure nei propri provvedimenti diretti alla pubblica amministrazione, al fine di renderle più idonee in rapporto ai rischi.
Situazione più complessa, invece, per gli insegnanti: i registri scolastici, dal punto di vista giuridico, sono atti pubblici (sia quello di classe che quello personale del docente), per cui ogni variazione, ogni dato, ogni assenza e ogni voto andrebbero registrati in tempo reale e ogni variazione dovrebbe essere storicizzata e resa evidente (anche un banale errore, come un'ìassenza trasformata poi in ritardo), poiché la compilazione del registro al di fuori della classe porterebbe conseguenze penali, che potrebbero derivare anche da una semplice distrazione o dimenticanza.
Ciò però vorrebbe significare che l'ìuso del registro elettronico dovrebbe essere deliberato solo nel caso in cui la scuola sia realmente dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe (quindi PC connesso alla rete per ogni classe (o altra strumentazione a disposizione del docente), o quantomeno rete wi-fi disponibile (il docente non dovrebbe farsi carico della compilazione attraverso strumentazioni di sua proprietà). Inoltre i dirigenti scolastici, da parte loro, non dovrebbero nemmeno proporne l'uso, qualora non vi siano le condizioni appena descritte, soprattutto per le conseguenze penali in cui potrebbero andare incontro i docenti.
Questo tipo di problematiche, però, non rappresentano l'ìunico problema: difatti un atto pubblico, per essere tale, dovrebbe essere anche firmato (concretamente o digitalmente), ma in questo momento l'ìassenza di firme qualificate o digitali dei docenti che li compilano li renderebbe di fatto nulli. In questa fase, dunque, in cui il cambiamento sembra aver preceduto corretta applicazione delle norme (non certo per colpa delle scuole), ma proprio del sistema, progettato forse in modo un po'ì "affrettato", è consigliabile che i dirigenti, periodicamente, appongano firme digitali periodiche, unici aventi ruolo e poteri di firma in questa direzione.